TESTATORE
È la persona che ha espresso le sue volontà riguardo il trasferimento agli eredi del proprio patrimonio predisponendo/sottoscrivendo un testamento.
EREDE
È la persona che succede a titolo universale, cioè che riceve l’intero patrimonio (o una quota) del defunto, compresi debiti e obblighi.
LEGATARIO
E’ la persona che riceve solo ciò che è espressamente indicato nel testamento (es. una casa, una somma di denaro, un oggetto), senza obblighi verso i debiti ereditari, salvo diversa disposizione del testatore
TESTAMENTO
È il documento con cui il testatore esprime le proprie volontà. Ci sono vari tipi di testamento:
- olografo: redatto a mano dal testatore, deve essere datato e sottoscritto;
- pubblico: redatto da un notaio e letto in presenza di due testimoni; deve riportare luogo, data e ora del ricevimento ed essere sottoscritto da testatore, notaio e testimoni
Il testamento è modificabile in ogni momento, finché si è capaci di intendere e volere. Il testamento successivo revoca quello precedente. La redazione del testamento non pregiudica i diritti che il testatore ha sui propri beni finché è in vita, né la libertà di disporre di tali beni.
QUOTA LEGITTIMA
In presenza di testamento, è la parte di patrimonio che per legge spetta comunque, ad alcuni soggetti, detti legittimari (coniuge, figli, ascendenti del defunto) secondo la ripartizione prevista per Legge.
QUOTA DISPONIBILE
In presenza di testamento, è la parte di patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre senza ledere la quota legittima.
CERTIFICATO DI MORTE
È un documento ufficiale che attesta il decesso di una persona. Viene rilasciato dal Comune (solitamente viene procurato dalla società di pompe funebri, ma può anche essere autocertificato).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
È una dichiarazione resa e sottoscritta da uno dei chiamati all’eredità attestante fatti che concernono, nel caso specifico, la devoluzione dell’eredità. Trattandosi di dichiarazione formalizzata dal solo diretto interessato alla successione, è un documento dotato di minore attendibilità rispetto all’atto di notorietà.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva deve essere autenticata alternativamente da cancelliere del Tribunale, da Notaio o da segretario comunale o altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco.
ATTO NOTORIO
È un atto pubblico, reso davanti al Cancelliere del Tribunale o al Notaio da due testimoni maggiorenni, capaci, di nazionalità italiana, o stranieri residenti in Italia, ed estranei alla successione di cui si tratta, i quali assumono, dietro giuramento, la responsabilità di quanto attestato in merito alla devoluzione dell’eredità dismessa dal defunto. In genere, è richiesto l’atto notorio per successioni di particolare
complessità e di importo rilevante.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
È il documento obbligatorio di natura squisitamente fiscale, con il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il trasferimento del patrimonio del defunto agli eredi e legatari; calcolate e pagate le imposte dovute (imposta di successione, ipotecaria, catastale) e aggiornato i registri immobiliari. Il documento include l’elenco dei beni del defunto (immobili, denaro, titoli, ecc.), le passività e le generalità degli eredi. La presentazione non costituisce accettazione dell’eredità e deve essere effettuata telematicamente. Deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dalla data del decesso e non è necessaria se:
- l’eredità è devoluta a parenti in linea diretta,
- l’attivo non supera i 100.000 € di valore e non comprende beni immobili.
In quest’ultimo caso, è sostituita dalla dichiarazione di esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA (o “DI CONSISTENZA”)
È un documento ufficiale rilasciato dall’istituto bancario di cui il defunto era cliente, in cui vengono elencati tutti i rapporti bancari intestati e/o cointestati al de cuius al momento del decesso (saldo conto corrente, investimenti, mutui, etc.).

