Un quadro normativo pensato per chi ha poco tempo

Il riferimento legale è l’articolo 101 del Codice Civile, che consente la celebrazione urgente del matrimonio in presenza di “un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la realizzabilità delle nozze”.

Questo avviene, ad esempio, quando una delle due persone è in fin di vita, ma ancora capace di intendere e di volere.

Abbiamo sintetizzato in alcuni punti le informazioni necessarie per comprendere il quadro normativo e sapere ciò che serve per celebrare un matrimonio in imminente pericolo di vita. 

  1. Perché possa essere dichiarato tale è necessario il certificato di un medico che conferma che la persona è in fin di vita, ma in grado di intendere e di volere; il certificato va consegnato allo Stato Civile del Comune al momento della richiesta di matrimonio in “imminente pericolo di vita” (art. 101 del Codice Civile).
  2. Quando si può richiedere? In pratica il Codice Civile dice che “i casi per cui si può procedere a tale tipo di celebrazione riguardano un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità del matrimonio (tipicamente, una fase talmente avanzata di malattia che renderebbe imminente la morte di un soggetto)”.  
  3. A differenza del “normale” matrimonio, nel quale servono 2 testimoni, in questo caso sono necessari 4 testimoni , oltre al celebrante e al segretario comunale che certifica la correttezza del procedimento.
  4. Oltre al certificato medico, la parte interessata dovrà produrre all’Ufficio di Stato Civile anche copia dei documenti di identità dei futuri sposi e dei quattro testimoni che presenzieranno all’evento. L’ufficio provvederà a verificare e ad accertare lo stato libero delle parti per poi autorizzare la celebrazione. 
  5. Il matrimonio può essere celebrato anche il giorno dopo in cui il certificato medico viene depositato in anagrafe, e comunque senza aspettare i 15 giorni “canonici” (12 giorni per le pubblicazioni + 3 per le eventuali opposizioni).
  6. Questo tipo di matrimonio si può celebrare a casa della persona malata o in ospedale se ricoverato. 
  7. Qualora sia ricoverato, il Comune sul cui territorio ha sede l’ospedale o il luogo di ricovero dello/a sposo/a in “pericolo di vita” è quello deputato a celebrare il matrimonio, a prescindere dal comune di residenza dello/a sposo/a.
  8. Nell’atto è citato esplicitamente che uno dei coniugi è in fin di vita e questo motiva il matrimonio “d’urgenza”. Il matrimonio è legalmente valido quando tutti hanno firmato: sposi, testimoni e celebrante. 
  9. L’Ufficiale dello Stato Civile prima di procedere con il rito deve ricevere il giuramento degli sposi relativo alla mancanza di impedimenti al matrimonio (impedimenti non suscettibili di dispensa: art 84 CC minore età, art 86 CC chi è già vincolato da un matrimonio o da un’unione civile, art 87 CC non si possono sposare propri parenti, art 88 CC non si può sposare chi ha ucciso il coniuge dell’altro). 
  10. Qualora per motivi sanitari, uno dei coniugi non fosse in grado di apporre la propria firma, ma fosse comunque capace di intendere e volere, si può ugualmente procedere facendo leva sul comma 4 dell’art. 12 del D.P.R. n. 396/2000 che prevede che se i dichiaranti non possono sottoscrivere l’atto, l’ufficiale di Stato Civile può farne menzione nell’atto stesso specificando la causa dell’impedimento. Con la sottoscrizione dell’Ufficiale dello Stato Civile l’atto è formalizzato e formalmente valido. 
  11. Il celebrante può rifiutarsi di celebrare il matrimonio se è evidente l’incapacità di intendere e di volere.
  12. A differenza dei matrimoni “normali” nei quali è possibile chiedere che il celebrante sia un proprio conoscente che riceve la delega dal Sindaco per figurare come Ufficiale dello Stato Civile, i questi casi è molto difficile che un Sindaco possa delegare una persona esterna all’ente, nonostante la normativa non lo escluda a priori in quanto è precedente alla norma che introdusse la possibilità del celebrante esterno; la difficoltà sta nella considerazione che occorre prendere delle responsabilità specifiche e verificare bene la capacità e volontà degli sposi di procedere con il matrimonio.

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